Si sente tanto parlare di aiuto dello stato per i giovani che intendono comprare casa, ma in cosa si concretizza questo aiuto? E poi cosa si intende per giovane? Rispondiamo intanto alla prima domanda.
Quando si acquista un immobile l’acquirente deve pagare alcune tasse e precisamente l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale. Sono imposte che gravano sul prezzo di vendita o meglio sul valore catastale dell’immobile. Lo stato aiuta il giovane non facendogliele pagare. Quando l’acquisto della casa è soggetto ad iva oltre che con l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, lo stato interviene con il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.
Il credito d’imposta può essere poi:
1) portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
2) utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
3) utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021)
Rispondiamo ora alla seconda domanda: chi viene considerato giovane dallo stato? Chi non ha compiuto 36 anni di età nell’anno dell’atto di acquisto.
Non vengono richiesti altri requisiti? In realtà, sì: l’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non deve essere superiore a 40.000 euro annui. L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. Per gli atti stipulati nel 2022, perciò, l’ISEE da considerare è quello del 2020.
Naturalmente, i requisiti descritti devono essere accompagnati da quelli richiesti a qualunque persona per l’acquisto della prima casa. Vale a dire:
1) l’acquirente deve avere o stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile
2) non deve essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare
3) non deve essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
Stesso discorso per il tipo di immobile per il quale si chiedono le agevolazioni. Dev’essere un immobile rientrante in una delle seguenti categorie catastali:
A/2 (abitazioni di tipo civile)
A/3 (abitazioni di tipo economico)
A/4 (abitazioni di tipo popolare)
A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
A/6 (abitazione di tipo rurale)
A/7 (abitazioni in villini)
A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Dei benefici godono anche le pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (ad esempio, box auto e garage) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. Non sono ammessi, invece, per l’acquisto di un immobile appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).