L’acquisto della prima casa: tasse e agevolazioni

Agevolazioni acquisto prima casa

Una delle prime domande che si pone un acquirente è: quali sono le tasse che devo pagare se acquisto un immobile come prima casa?

Domanda che si porranno a breve anche molti giovani interessati alle opportunità previste per loro nel Recovery Plan presentato dal Presidente del Consiglio Draghi nel suo discorso alle camere del Parlamento. Ma se è prematuro parlare di quali saranno le condizioni per ottenere le agevolazioni preannunciate, e che dovrebbero riguardare soprattutto le condizioni dei mutui, non lo è per affrontare, in generale, l’argomento costi. Naturalmente in questa sede ci riferiamo alle tasse che gravano sull’acquisto e non del prezzo di compravendita che sarà oggetto di un altro articolo.

Detto che quando si acquista un immobile ad uso abitativo si devono pagare alcune imposte nel caso si tratti di prima casa si gode di un’importante agevolazione. Vediamola:

1) Acquisto da privato: imposta di registro del 2% anziché del 9%. Le imposte catastali permangono invece in quota fissa di € 50 ciascuna come nel caso di acquisto non prima casa

2) Acquisto da impresa soggetta ad iva: si paga per l’appunto l’iva che però viene ridotta al 4% anziché al 10%. Permangono le imposte di registro, catastale e ipotecaria sempre in quota fissa di € 200 ciascuna come nell’acquisto non prima casa.

Si può evincere da quanto sopra esposto che l’acquisto da privato comporta un minore esborso da parte dell’acquirente, anche perché le percentuali vanno applicate sul prezzo reale di compravendita nel caso di impresa, mentre sul valore catastale, solitamente ben inferiore, nel caso di privato.

Un acquisto, per essere considerato prima casa, e godere quindi delle agevolazioni, deve soddisfare però delle condizioni.

Eccole:

1) L’abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare), A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini), A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Purché siano destinate a servizio dell’abitazione le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.

2) L’abitazione che si acquista deve trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. In caso di residenza in altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto, l’acquirente deve trasferirla in quello dove è situato l’immobile.

3) Anche se l’acquirente non dovesse possedere i requisiti di cui al precedente punto 2 può procedere all’acquisto come prima casa se svolge la propria attività nel comune in cui si trova l’immobile.

4) Se l’acquirente è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa deve impegnarsi a venderla entro un anno dal nuovo acquisto.

5) Le agevolazioni prima casa non spettano all’acquirente che acquista in un comune dove è già proprietario di un immobile per il quale non ha usufruito delle agevolazioni prima casa nemmeno se si impegna a venderlo entro un anno.

Può succedere che dopo l’acquisto si perdano le agevolazioni? In questi casi sì:

1) Prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, l’abitazione viene venduta o donata e non si proceda, entro un anno, a riacquistare un altro immobile, da adibire ad abitazione principale.

2) Non si trasferisce la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto

3) Non viene venduto entro un anno dall’acquisto l’immobile già posseduto e acquistato con le agevolazioni “prima casa”.

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