Il problema dei costi per le imprese edili
Brutte notizie arrivano dal mondo dell’edilizia. Se il superbonus 110% costituisce una grande opportunità si sta materializzando però un brutto rovescio della medaglia: i materiali da costruzione (ferro, gomma, legno, ecc…) nel corso del 2021 hanno subito dei rincari talvolta addirittura del 100% cogliendo impreparate le imprese di costruzione.
Secondo gli ultimi dati del Meps (Management Engineering & Production Services, agenzia mondiale specializzata nell’analisi del mercato dell’acciaio) raccolti dall’Ance, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, il “ferro – acciaio tondo per cemento armato” a novembre 2021 rispetto a un anno fa avrebbe registrato un rincaro del 226,7%. Ma non sono solo i prodotti siderurgici ad aumentare.
Come evidenziato dall’Ance nell’ultimo rapporto pubblicato a dicembre hanno registrato aumenti anche in altri materiali di primaria importanza per l’edilizia, come, ad esempio, i polietileni (69% per HDPE e 88,2% per LDPE tra novembre 2020 e ottobre 2021), il rame (40,2%), il gasolio (106%), sempre nello stesso periodo di riferimento (novembre 2020-ottobre 2021).
Il problema dei costi anche per gli acquirenti di immobili in costruzione
Questo problema si ripercuote anche sugli acquirenti di immobili di nuova costruzione che hanno già sottoscritto un contratto vincolante.
Il consiglio che si può dare è di verificare se siano state sottoscritte clausole che consentano all’impresa di modificare i prezzi e, in caso di risposta affermativa, cercare di negoziare la ripartizione dell’aumento nella misura del 50% per ciascuno, confidando nella correttezza dell’impresa.
Nel caso in cui nel contratto non sia previsto l’aumento del prezzo, l’acquirente potrà chiedere di risolvere il contratto per eccessiva onerosità anche se la percentuale di aumento che dà diritto alla risoluzione non è stata prefissata.
Attenzione in ogni caso alle clausole “vessatorie” perché eventuali clausole come quelle che stabiliscono, come prezzo finale, il prezzo dei beni al momento della consegna o che non permettono all’acquirente di recedere se il prezzo finale è esageratamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto, sono nulle.
Per l’acquirente l’ideale, nella stipula di un contratto, sarebbe di inserire clausole che escludano qualsiasi aumento del prezzo specificando che va inteso fisso e non modificabile nemmeno in caso di eventi straordinari ed imprevedibili derivanti da qualsiasi causa anche se determinanti un aggravio dei costi di esecuzione delle opere. Tutto ciò in espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1664 del C.C.
Se non ci fosse questa possibilità l’acquirente può chiedere almeno che vengano inserite clausole che prevedano la possibilità di risolvere il contratto ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già versate, nel caso l’aumento, in conseguenza della variazione del costo delle materie prime, fosse superiore al 10-20% del prezzo concordato. Si raccomanda all’acquirente questo tipo di tutela tanto più che le previsioni, causa carenze dei materiali, come riportate nel recente documento del Meps “European Steel Review”, sono per un costante aumento di prezzi.